Faq

Risposte alle domande

Le FAQ di questa pagina offrono risposte chiare e dettagliate alle domande più comuni, per aiutarti a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sui nostri servizi e sulle soluzioni che offriamo.

Indice tematico

A - Cos'è una CER?

Definizione, obiettivi, finalità, sviluppo, diritti e vantaggi generali

Una Comunità Energetica Rinnovabile rappresenta un’innovativa forma di collaborazione e gestione dell’energia che unisce individui, imprese e enti locali in un unico obiettivo: produrre, consumare e condividere virtualmente energia rinnovabile a livello locale. Possono partecipare alla CER: persone fisiche, PMI anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali. Ciascun soggetto può partecipare col ruolo di consumatore, produttore o prosumer.

Le CER perseguono molteplici obiettivi: 

  • Collaborazione tra membri con una visione comune per generare energia da fonti rinnovabili (sole, vento, biomassa, idroelettrico) e condividerla all’interno della Comunità. 
  • Sostenibilità e autonomia: ridurre la dipendenza da fonti non rinnovabili, minimizzare l’impatto ambientale e ottimizzare i costi energetici. 
  • Auto-produrre, fornire e gestire l’energia attraverso impianti da fonte rinnovabile locale. 
  • Auto-consumare l’energia elettrica prodotta per fare fronte ai fabbisogni energetici personali e della Comunità. 
  • Condividere la produzione locale per aumentarne il valore economico e sociale, mitigare la povertà energetica e il fenomeno dello spopolamento. 

Le fasi principali sono: 

  • Si forma un gruppo di almeno due soggetti con almeno un impianto da fonte rinnovabile allacciato alla rete, tutti appartenenti alla stessa cabina elettrica primaria. Gli impianti devono risultare allacciati dopo la costituzione della CER e avere potenza massima di 1 MW. 
  • Si procede con la pianificazione: valutazione delle risorse energetiche disponibili, scelta delle tecnologie e definizione del modello di gestione. 
  • Si calcola il dimensionamento ottimale degli impianti combinando i profili di produzione e consumo (fasce F1, F2, F3) per massimizzarne la coincidenza. 
  • Si sceglie la forma giuridica (Associazione Riconosciuta o non Riconosciuta, Società Cooperativa, Fondazione di Partecipazione o Consorzio) e si redigono l’Atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento di ripartizione degli incentivi. 
  • Si avvia la procedura di abilitazione al GSE e la richiesta di accesso agli incentivi per l’energia condivisa. 
  • A CER costituita, è possibile monitorare i flussi energetici tramite piattaforma digitale per massimizzare la contemporaneità di produzione e consumo. 

I partecipanti mantengono i loro diritti come clienti finali, compresi quelli di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica ed uscire dalla comunità quando lo desiderano. La CER è un soggetto giuridico senza scopo di lucro nel quale la partecipazione è aperta e basata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. 

  • Incentivi Statali: le CER beneficiano di un sistema di incentivazione dell’energia condivisa. Questi incentivi stimolano la sincronizzazione del consumo di energia con la produzione rinnovabile locale. Gli incentivi si sommano ai ricavi legati ai tradizionali meccanismi di vendita dell’energia
  • Creazione di opportunità di lavoro locali: le CER possono stimolare l’economia locale attraverso la creazione di posti di lavoro legati all’installazione, manutenzione e gestione degli impianti energetici
  • Accesso a nuovi mercati e tecnologie: partecipare a una CER offre l’opportunità di sperimentare nuove tecnologie e accedere a nuovi mercati energetici
    Agevolazioni fiscali: il sistema incentivante è cumulabile con le agevolazioni fiscali per la realizzazione degli impianti realizzati da parte di soggetti privati.
  • Risorse finanziarie a disposizione:

    numerose risorse finanziarie sono e saranno disponibili per il sostegno alla realizzazione degli investimenti. Tra queste,  a livello regionale esistono programmi di finanziamento o incentivi dedicati alle energie rinnovabili e alla sostenibilità. Questi fondi possono essere utilizzati per diversi scopi, inclusa la realizzazione di infrastrutture energetiche rinnovabili, l’attuazione di misure di efficienza energetica, o la formazione e l’educazione sulle energie rinnovabili. Inoltre, i fondi regionali possono offrire condizioni favorevoli, come tassi di interesse agevolati o contributi a fondo perduto, che rendono più accessibile per le CER l’investimento in tecnologie verdi. La particolarità dei fondi regionali è la loro capacità di adattarsi alle specificità e ai bisogni energetici di ciascuna regione, fornendo un supporto mirato e efficace per lo sviluppo delle comunità energetiche locali

     

B - Chi può partecipare alla CER

Soggetti ammessi, ruoli (consumer/prosumer/producer), PMI, grandi imprese

I membri possono essere: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni. Chi intende aderire dovrà essere titolare di un contatore elettrico (POD) o di una superficie e potrà rivestire uno dei seguenti ruoli: 

  • Consumer – consumatore che non dispone di un impianto da fonti rinnovabili. Mette a disposizione della CER i propri consumi per condividere l’energia. 
  • Produttore – soggetto che detiene uno o più impianti da fonti rinnovabili e mette a disposizione della CER l’energia prodotta ai fini della condivisione virtuale. A seconda delle modalità di utilizzo dell’energia prodotta, si distingue in:  
  • Prosumer – mette a disposizione della CER l’energia prodotta in eccesso rispetto al proprio autoconsumo. I ricavi dalla vendita in rete dell’energia non condivisa rimangono di sua titolarità. 
  • Producer – mette a disposizione della CER l’intera energia prodotta dal proprio impianto, senza possibilità di autoconsumo fisico. 

Sono ammesse le PMI, anche se partecipate da enti territoriali, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti religiosi, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici — novità introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 19/2025 (Decreto Bollette).  

Non possono partecipare le grandi imprese e le società con codice ATECO 35.11.00, 35.12.00 o 35.15.00 (produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica). Per le imprese private, la partecipazione alla CER non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale. 

  • Piccola impresa: meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
  • Media impresa: meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Sì. È possibile che uno stesso soggetto appartenga a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità. Tuttavia, ogni singolo impianto di produzione o utenza di consumo può appartenere a una sola CER.

Sì. Un gruppo di autoconsumatori è un insieme di almeno due soggetti che producono e consumano energia da fonte rinnovabile nello stesso edificio, associandosi per condividere l’energia prodotta da un impianto comune. I produttori e i clienti finali di un centro commerciale possono costituire un gruppo di questo tipo. La richiesta di accesso agli incentivi può essere presentata da uno dei soggetti della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi comuni (ad esempio consorzi).

C - Adesione e documenti

Documenti richiesti, bollette, dati catastali, proprietari e affittuari

I documenti richiesti variano in base al ruolo del richiedente: 

  • Tutti i richiedenti: dati anagrafici, fiscali e di domicilio/sede del titolare del POD; documento di identità in corso di validità. 
  • Consumer: bolletta elettrica e dati catastali dell’immobile (sezione urbana, foglio, particella, subalterno). 
  • Prosumer/Produttore: documentazione tecnica dell’impianto di produzione da fonte rinnovabile (fotografica e di progettazione). 

Per poter conoscere le abitudini di consumo energetico del proprio POD è necessario disporre dei dati storici di consumo. Solo attraverso queste informazioni sarà possibile verificare l’allineamento tra i consumi di tutti i membri e la produzione degli impianti, così da massimizzare i benefici generabili dalla CER.

Nel riquadro “riepilogo dei consumi” presente nella bolletta elettrica dei primi o degli ultimi mesi dell’anno.

È possibile reperirla nel sito web del proprio fornitore di energia, utilizzando le credenziali personali. In alternativa, è disponibile il Portale Consumi di Acquirente Unico, servizio gratuito per utenti privati, accessibile con SPID all’indirizzo: https://www.consumienergia.it/portaleConsumi/

La Legge Finanziaria 2005 (n. 311 del 30/12/2004) stabilisce che le società che erogano servizi pubblici — tra cui il GSE — sono tenute a raccogliere e comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati catastali degli immobili presso i quali sono attive le forniture aderenti alla CER. Si trovano nella visura catastale, nell’atto di proprietà, nel contratto di affitto, nelle bollette e nelle comunicazioni TARI /TASI e IMU.

Possono aderire alla CER i titolari del POD (Punto di prelievo per l’energia elettrica). Il titolare del contratto di energia può accedere alla Comunità Energetica indipendentemente dalla titolarità dell’immobile.

La partecipazione alla CER è legata alla titolarità del POD. In caso di cambio di intestatario, sarà necessario aggiornare sia la posizione all’interno della configurazione CER che la posizione del socio all’interno della CER stessa. È consigliabile contattare il referente della CER per gestire correttamente il subentro.

Sì, se la decisione è stata approvata da un’assemblea condominiale.

D - Processo di adesione CER

Fasi di adesione, quote associative, modalità e tempi di pagamento

⚙️ Da personalizzare

⚙️ Da personalizzare

⚙️ Da personalizzare

⚙️ Da personalizzare

E - Regolamento interno CER

Cos'è, a cosa serve, criteri di distribuzione degli incentivi

⚙️ Da personalizzare

⚙️ Da personalizzare

⚙️ Da personalizzare

⚙️ Da personalizzare

⚙️ Da personalizzare

F - POD e fornitore di energia

Cos'è il POD, cambio fornitore, cambio intestatario

POD (Point of Delivery) è il codice di 14/15 caratteri alfanumerici che identifica univocamente l’utenza elettrica. È reperibile nella bolletta elettrica, nella sezione con le informazioni contrattuali di fornitura, oppure nel display del contatore attivando le funzioni di lettura dei consumi.

Non succede niente. È possibile cambiare fornitore in qualsiasi momento, anche dopo la costituzione della CER, senza alcun impatto sulla partecipazione.

La partecipazione alla CER è legata alla titolarità del POD. In caso di cambio di intestatario, sarà necessario aggiornare la posizione all’interno  del libro soci della CER. È consigliabile contattare il referente della CER per conoscere le modalità di subentro come nuovo socio della CER 

 

G - Impianti FER e requisiti tecnici

Tipologie di impianti, requisiti, accumulo, veicoli elettrici, SSP

No. Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione: fotovoltaico, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide, ecc.

Per accedere agli incentivi previsti per le CER, gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Sono generalmente di nuova costruzione, ma possono partecipare anche impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente al 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021) e comunque dopo la regolare costituzione della CER. Inoltre, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Sì, la data di entrata in esercizio dell’impianto è fondamentale. Gli impianti entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 e comunque sempre dopo la costituzione della CER possono partecipare e accedere alla tariffa incentivante GSE. 

Un impianto che non soddisfa i criteri di accesso agli incentivi può comunque contribuire alla CER nella figura di Produttore Terzo: attraverso un apposito contratto con la comunità, cede la propria produzione alla CER, che la utilizza ai fini della condivisione virtuale. In questo caso l’energia prodotta concorre al calcolo dell’energia condivisa e quindi all’incentivo della CER, ma i benefici economici per il Produttore Terzo sono definiti contrattualmente con la CER stessa e non derivano direttamente dalla tariffa GSE.

No. Non ci sono limiti al numero di impianti né alla potenza totale installata nella CER. L’unico vincolo è che ciascun impianto singolarmente non superi la potenza massima di 1 MW (1.000 kWp)

Sì. I sistemi di accumulo possono essere integrati negli impianti aderenti alla CER.

Dipende dal soggetto che realizza l’impianto: 

  • No, se l’impianto è realizzato dai cittadini (persone fisiche), dalle Pubbliche Amministrazioni o dagli ETS. 
  • Si, se l’impianto è realizzato da una PMI (piccola e media impresa). In quest’ultimo caso la tariffa incentivante viene ridotta – proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. A titolo esemplificativo, a fronte di un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%. 

Sì. In una CER possono essere presenti infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’energia assorbita per la ricarica viene considerata, tramite appositi algoritmi, dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER. 

L’energia immessa in rete da un impianto aderente alla CER viene valorizzata attraverso due modalità: 

  • Ritiro Dedicato (RID): il GSE acquista l’energia immessa in rete a un prezzo che segue l’andamento del Prezzo Zonale di mercato. 
  • Quota dell’incentivo CER: partecipando alla CER, il produttore riceve una quota degli incentivi ottenuti dalla comunità, proporzionale all’apporto del proprio impianto e al livello di energia effettivamente condivisa. 

Le domande di connessione presentate con il regime di Scambio sul Posto (SSP), qualora non attivate entro il 29/05/2025, sono state modificate d’ufficio da E-distribuzione al 30/05/2025, con attivazione in regime commerciale “Cessione parziale ritiro dedicato”, necessaria per accedere alla convenzione di Ritiro Dedicato (RID) con applicazione del prezzo orario (PO). I richiedenti possono comunque comunicare una scelta diversa prima dell’attivazione. In tal caso potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche tecniche, ad esempio l’installazione di un misuratore di produzione M2 nel caso si intenda aderire a forme di condivisione dell’energia elettrica immessa in rete (es. CER). 

Nel caso in cui si tratti di un nuovo impianto in immissione (quindi con nuovo POD), questo non può essere collegato alla batteria che è al servizio del vecchio impianto incentivato. Diversamente, se viene realizzata una nuova sezione del medesimo impianto, è possibile utilizzare lo stesso sistema di accumulo, purché quest’ultima abbia un sistema di misurazione a parte rispetto all’impianto preesistente e che il sistema di accumulo sia tecnicamente abilitato a supportare tale configurazione. 

H - Cabina primaria

Definizione, verifica di appartenenza, importanza per la CER

La cabina primaria è un punto della rete elettrica nazionale, gestito dal distributore (tipicamente E-distribuzione o altri DSO locali), dove l’energia ad alta tensione viene trasformata per essere distribuita alle utenze del territorio circostante. Il D.Lgs. 199/2021 e il DM 414/2023 stabiliscono che tutti i membri di una CER devono essere connessi alla rete sottesa alla stessa cabina primaria. Il meccanismo dell’energia condivisa è virtuale: non c’è un filo fisico tra produttore e consumatore, ma il GSE calcola quanta energia è stata prodotta e consumata contemporaneamente all’interno di quella “area”. Tutti i punti di connessione (POD) dei membri della CER devono essere localizzati nell’area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT per poter condividere energia e accedere agli incentivi.

La verifica si effettua tramite la mappa interattiva delle cabine primarie pubblicata sul sito del GSE, disponibile al link: https://mappe.gse.it/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=7cdfc4cfb0bb4beead292e9290fdeebd 

 

Tutti i punti di connessione (POD) dei membri della CER devono essere localizzati nell’area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT per poter condividere energia e accedere agli incentivi. 

 

I - Energia condivisa e incentivi

Meccanismo, calcolo, tariffa GSE/ARERA, distribuzione tra soci

Il concetto di energia condivisa nasce per favorire la diffusione di impianti a fonte rinnovabile a livello locale e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili come carbone e gas. Funziona anche da stimolo per ridurre i costi di gestione della rete elettrica: produrre e consumare energia localmente evita di trasmetterla per lunghe distanze dai centri di produzione a quelli di consumo, con benefici per tutto il sistema energetico nazionale.

L’energia condivisa è la quota di energia prodotta e consumata nello stesso momento dai membri della CER all’interno dell’area di cabina primaria. Il calcolo è virtuale e viene effettuato dal gestore della rete elettrica tramite i contatori già presenti negli edifici dei membri, senza bisogno di nuove infrastrutture fisiche. L’energia condivisa in ogni fascia oraria corrisponde al minimo tra la produzione totale immessa in rete dai soci produttori/prosumer e il consumo totale prelevato dai soci consumatori in quella stessa fascia. Su questo valore il GSE riconosce la tariffa incentivante. Estendendo il calcolo a tutte le ore dell’anno si ottiene l’incentivo annuale della CER.

Per tutte le CER sono previsti due tipi di incentivi sull’energia condivisa:

  • Tariffa incentivante GSE: riconosciuta dal GSE per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto. È composta da una parte fissa (che varia in base alla taglia dell’impianto) e una parte variabile (che oscilla tra 0 e 40 €/MWh in funzione del prezzo di mercato dell’energia: più scende il prezzo, più sale la parte variabile). Per le regioni del Nord Italia è prevista una maggiorazione di +10 €/MWh rispetto alla tariffa base, per tenere conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici rispetto al Sud.
  • Corrispettivo di valorizzazione ARERA: un ulteriore corrispettivo definito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), pari a circa 10 €/MWh, riconosciuto sull’energia condivisa.

Partecipare alla CER non si traduce automaticamente in un risparmio diretto in bolletta: ogni membro mantiene il proprio contratto di fornitura e la propria bolletta elettrica con il fornitore scelto. Tuttavia, i benefici economici sono concreti e si manifestano su due livelli:

  • Riduzione delle spese energetiche: la quota di energia condivisa all’interno della CER riduce la quantità di energia prelevata dalla rete nelle ore di produzione, con un effetto — seppur contenuto — sui consumi fatturati dal fornitore.
  • Distribuzione economica periodica: grazie agli incentivi derivanti dalla condivisione dell’energia, ogni membro riceve una quota in base al proprio ruolo (consumatore, produttore o prosumer) e al proprio contributo alla condivisione. L’entità del beneficio dipende dal volume di energia condivisa e dall’andamento del mercato energetico.

Non esattamente. Gli incentivi derivanti dall’energia condivisa vengono distribuiti tra tutti i soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento della CER. Tuttavia, quando la quota di energia condivisa supera una certa soglia (stabilita per legge), la parte eccedente deve essere destinata esclusivamente ai soci consumatori che non sono imprese, oppure utilizzata per finalità sociali a beneficio del territorio. Le imprese — anche se partecipano solo come consumatori e non hanno impianti di produzione — non possono ricevere questa quota eccedentaria.

Non sempre. Gli impianti vengono divisi in due gruppi: quelli che hanno ricevuto solo la tariffa incentivante del GSE, e quelli che hanno beneficiato anche di un contributo pubblico (ad esempio fondi PNRR). Per il primo gruppo la soglia massima di energia incentivabile è il 55% di quella prodotta; per il secondo è il 45%. Ogni gruppo viene valutato separatamente: il fatto che un impianto abbia ricevuto un contributo non influisce sul calcolo degli altri.

È il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) a fare tutti i calcoli, in autonomia, sulla base dei dati di produzione e consumo rilevati dai contatori. I soci non devono trasmettere alcun dato energetico. Ogni anno, entro il 15 maggio, il GSE comunica al Referente della CER gli importi spettanti, distinguendo le diverse componenti. Il Referente ha poi il compito di distribuire gli incentivi ai soci secondo quanto previsto dal Regolamento, e di rendicontare al GSE le modalità di ripartizione adottate.

Il calcolo tiene conto solo del periodo in cui l’impianto è stato effettivamente attivo nella CER. Se per esempio un impianto entra a far parte della CER a novembre, concorre al calcolo annuale solo con i dati di novembre e dicembre — non dell’intero anno. Questo vale anche per la verifica delle soglie: si considera esclusivamente l’energia prodotta e condivisa dal momento dell’ingresso in configurazione.